Finanziamenti ed Ecobonus 110%

Come ottenere Finanziamenti ed Ecobonus 110%

Con la pubblicazione della Agenzia delle entrate il Superbonus diventa operativo. Ora il Superbonus che consente detrazioni fiscali sino 110% è legge con la conversione in legge decreto rilancio Ecobonus e Sisma Bonus al 110%: per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 Giugno 2022 con possibilità ti ultimare i lavori sino al 31.12.2022 (legge di Bilancio 2021 – legge n. 178/2020) . La detrazione deve essere in cinque quote annuali di pari importo e può essere ceduta a banche e imprese tramite cessione del credito o sconto in fattura.

SUPERBONUS PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SISTEMI DI ACCUMULO E STAZIONI DI RICARICA

Superbonus al 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino purchè non superiori a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Per accedere al superbonus fotovoltaico al 110% occorre abbinare obbligatoriamente almeno uno dei 3 seguenti interventi :

Interventi di isolamento termico di singoli edifici unifamiliari , plurifamiliari o condomini

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Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (cappotto termico), orizzontali (isolamento del tetto) e inclinate per almeno il 25% della superficie disperdente (questo vale per condomini singole unità immobiliari o edifici unifamiliari o unita di edifici plurifamiliari).

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali su parti comuni con impianti centralizzati

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Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con pompe di calore, impianti geotermici, ibridi, anche abbinati a impianti fotovoltaici con o senza accumulo o impianti di microgenerazione.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali su edifici unifamiliari o plurifamiliari

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Interventi di sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con pompe di calore, impianti geotermici, ibridi, anche abbinati a impianti fotovoltaici con o senza accumulo o impianti di microgenerazione.

Le opzioni cessioni del credito e sconti in fattura per l’Ecobonus 110%

Agli interventi di sopra, almeno uno delle lettere A, B, C , possono essere anche abbinati Impianti fotovoltaici con accumulo o senza, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e altri interventi di riqualificazione energetica, come infissi solare termico, etc.. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici con Superbonus non è possibile vendere energia al GSE con lo scambio sul posto per cui l’accumulo si rende necessario quasi sempre. Un requisito importante è che a seguito degli interventi gli stessi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure se non possibile ottenere la classe energetica più alta. Tutto va dimostrato prima e dopo gli interventi attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica APE.

La detrazione fiscale superbonus è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati con la detrazione , alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e con un limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. Il Superbonus fotovoltaico si può utilizzare anche in un contesto complessivo di interventi come:

  • ristrutturazione edilizia
  • nuova costruzione
  • ristrutturazione urbanistica

In tal caso il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale di impianto fotovoltaico. 

In luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali del Superbonus, il cliente finale (avente diritto alle detrazioni), può optare:

Cessione del credito

Cessione del proprio credito fiscale ad istituti finanziari (Banche in particolare) ricevendo quindi un compenso economico in cambio della cessione del credito.

Sconto in fattura

Oppure, se l’azienda che fa i lavori accetta, lo Sconto in fattura per i lavori fatti che può arrivare sino al 100% dell’importo complessivo

NOVITA’ :
Lo sconto in fattura può essere applicato anche, in misura del 50% (interventi di ristrutturazione – fotovoltaico)) o del 65% (interventi di risparmio energetico) , per gli interventi anche singoli come ad esempio, impianto fotovoltaico, pompe di calore o stazioni di ricarica.

Questi sono gli interventi anche singoli che possono rientrare nello sconto in fattura o nella cessione:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, lettere a) e b) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 -ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;